AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Si redigono pratiche per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia ordinaria che semplificata.
  1. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria è regolamentata dall’art. 146 del Codice. La competenza al rilascio del provvedimento è disciplinata dalla l.r. 32/2008 che, all’art. 3, definisce le tipologie di interventi che, in funzione della loro rilevanza, sono in capo alla Regione o ai Comuni o alle loro forme associative. La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente, deve essere corredata dalla documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
  2. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata è regolamentata dal D.P.R. 31/2017 . La competenza al rilascio del provvedimento è delegata ai Comuni o alle loro forme associative dotati di Commissione locale per il paesaggio. L’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio: non sarà più tale solo a seguito dell’adeguamento del PRG al Piano paesaggistico regionale (art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 cosi come sostituito dal comma 1 dell’articolo 140 della l.r. 16/2017). La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente, deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica semplificata (allegato D del D.P.R. 31/2017) redatta da un tecnico abilitato.